Detrazioni fiscali 2026: guida a spese detraibili e deducibili
Detrazioni e deduzioni fiscali 2026: come funzionano, quali spese puoi portare in detrazione al 19%, obbligo di tracciabilità e come indicarle nel 730.
Cosa sono le detrazioni fiscali e come riducono l’IRPEF
Le detrazioni fiscali sono importi che il contribuente sottrae direttamente dall’imposta lorda IRPEF calcolata sul proprio reddito complessivo. Se l’IRPEF lorda è 3.500 € e hai diritto a 800 € di detrazioni, l’imposta netta da versare scende a 2.700 €. Questo meccanismo è disciplinato dall’art. 15 del TUIR (DPR 917/1986), che elenca tassativamente le tipologie di spesa ammesse.
La maggior parte delle detrazioni per oneri spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta. In alcuni casi è prevista una franchigia (importo minimo sotto il quale la detrazione non si applica) oppure un tetto massimo di spesa detraibile. La percentuale e i limiti variano in base alla tipologia di spesa.
Le detrazioni operano come riduzione diretta dell’imposta, perciò il beneficio effettivo è identico a prescindere dal livello di reddito: 1.000 € di spesa detraibile al 19% generano sempre 190 € di risparmio, sia per chi guadagna 20.000 € sia per chi ne guadagna 60.000 €. Se le detrazioni eccedono l’imposta lorda, l’eccedenza generalmente non viene rimborsata né riportata all’anno successivo.
L’IRPEF italiana si calcola ad aliquote progressive per scaglioni (dal 2024: 23% fino a 28.000 €, 35% da 28.001 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 €). Le detrazioni intervengono dopo questo calcolo, abbattendo l’imposta lorda: è per questo che si parla di “riduzione d’imposta” e non di “riduzione di reddito”.
Oltre alle detrazioni per oneri (spese sostenute dal contribuente), il TUIR prevede detrazioni per tipologia di reddito: la detrazione per lavoro dipendente, la detrazione per redditi di pensione e la detrazione per lavoro autonomo o altri redditi. Queste riduzioni vengono applicate automaticamente dal sostituto d’imposta nella busta paga o nel cedolino pensione e non richiedono azione da parte del contribuente.
Differenza tra detrazioni e deduzioni: quando conviene l’una o l’altra
La detrazione riduce l’imposta (IRPEF), la deduzione riduce il reddito imponibile su cui l’imposta viene calcolata. In pratica la detrazione ha un effetto fisso in percentuale (es. 19%), mentre la deduzione produce un risparmio proporzionale all’aliquota marginale del contribuente: più alto è il reddito, maggiore è il vantaggio della deduzione.
Esempio pratico: un contributo a fondo pensione di 2.000 € è deducibile. Se l’aliquota marginale è al 35%, il risparmio è 700 €. Se fosse invece una detrazione al 19%, il risparmio sarebbe 380 €. Per questo i contributi previdenziali complementari sono deducibili e non detraibili: il legislatore ha scelto il meccanismo più vantaggioso.
Le spese più comuni (sanitarie, mutuo, istruzione) sono detrazioni. Gli oneri che riducono il reddito (contributi previdenziali obbligatori, assegno all’ex coniuge, contributi a fondi pensione) sono deduzioni. Non è il contribuente a scegliere: la natura dell’agevolazione è stabilita dalla legge per ciascuna tipologia di spesa.
Nella dichiarazione dei redditi, detrazioni e deduzioni si indicano entrambe nel Quadro E (oneri e spese) del modello 730 o nel Quadro RP del Modello Redditi PF, ma con codici identificativi differenti. Il sistema calcola automaticamente l’effetto sull’imposta o sul reddito a seconda della voce.
Principali spese detraibili al 19%: elenco e limiti
Le spese sanitarie (visite mediche, esami, farmaci, dispositivi medici, ricoveri, prestazioni specialistiche) sono detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 € annui (art. 15, comma 1, lett. c del TUIR). Non esiste un tetto massimo per le spese sanitarie generiche: l’intero importo oltre la franchigia è detraibile.
Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili al 19% fino a un massimo di 4.000 € annui di interessi pagati (art. 15, comma 1, lett. b del TUIR). Il limite è riferito all’importo complessivo degli interessi, non alla rata del mutuo: se nel 2025 hai pagato 3.200 € di interessi, la detrazione è 608 €.
Le spese di istruzione scolastica (dalla materna alla secondaria superiore) sono detraibili al 19% fino a un tetto annuo per studente, aggiornato periodicamente. Per l’università statale non c’è limite; per le università private il tetto è fissato annualmente dal MIUR in base all’area disciplinare e alla regione.
Rientrano tra le spese detraibili anche i premi assicurativi per rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza (fino a 530 € per vita/infortuni, fino a 1.291,14 € per non autosufficienza), le spese funebri (fino a 1.550 € per ogni decesso), le erogazioni liberali a ONLUS e APS, e le spese per attività sportive dilettantistiche dei figli tra 5 e 18 anni (fino a 210 € per figlio).
Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) godono di detrazioni specifiche con aliquote e tetti differenziati, regolate da norme separate rispetto all’art. 15 TUIR. Per il dettaglio aggiornato di ciascun bonus si può consultare la sezione Agevolazioni del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Oneri deducibili dal reddito: i casi più comuni
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (INPS, casse professionali) versati dal lavoratore sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e del TUIR. Nella maggior parte dei casi vengono già considerati dal datore di lavoro nella Certificazione Unica, ma è buona pratica verificare il dato.
I contributi versati a forme di previdenza complementare (fondi pensione aperti, chiusi, PIP) sono deducibili fino a un massimo di 5.164,57 € annui. Il limite include sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro versati in base ad accordi collettivi.
L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge (non ai figli) a seguito di separazione legale o divorzio è deducibile per intero dall’importo effettivamente versato, purché previsto da provvedimento del giudice o da accordo omologato. L’importo deve risultare tracciabile.
Le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (art. 10, comma 1, lett. b del TUIR) sono integralmente deducibili, senza franchigia e senza tetto. Rientrano in questa voce le spese per assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Sono inoltre deducibili i contributi ai fondi sanitari integrativi del SSN fino a 3.615,20 € annui e le somme restituite al soggetto erogatore che in anni precedenti erano state tassate come reddito (ad esempio, restituzioni di indebiti percepiti dall’INPS).
Per i lavoratori dipendenti, i principali oneri deducibili (contributi INPS, contributi a fondi pensione negoziali) sono già gestiti dal datore di lavoro e risultano nella Certificazione Unica. Chi ha versato contributi aggiuntivi (ad esempio a un fondo pensione aperto in autonomia o contributi INPS volontari per riscatto della laurea) deve verificare che siano correttamente riportati o inserirli manualmente nella dichiarazione.
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti: regole ed eccezioni
Dal 1° gennaio 2020, per ottenere la detrazione al 19% degli oneri indicati dall’art. 15 del TUIR è obbligatorio che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, assegno, o altri sistemi che consentano la tracciabilità e l’identificazione del contribuente.
Fanno eccezione all’obbligo di tracciabilità le spese per medicinali e dispositivi medici e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. In questi casi il pagamento in contanti non impedisce la detrazione.
Per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus è richiesto il cosiddetto “bonifico parlante”, un bonifico bancario o postale che riporta nella causale il riferimento normativo dell’agevolazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del destinatario del pagamento. Un bonifico ordinario non è sufficiente: la banca deve applicare la ritenuta d’acconto dell’8%.
Per dimostrare la tracciabilità in caso di verifica è sufficiente conservare la ricevuta del bancomat, l’estratto conto, la copia del bonifico o la ricevuta della carta di credito. L’Agenzia delle Entrate accetta anche l’annotazione in fattura da parte del prestatore che attesti il pagamento con mezzo tracciabile.
Attenzione alla tempistica: la detrazione compete nell’anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata (principio di cassa), indipendentemente dal momento in cui la prestazione è stata erogata. Un intervento eseguito a dicembre 2025 e pagato a gennaio 2026 va dichiarato nel 730/2027 (redditi 2026), non nel 730/2026.
Come indicare detrazioni e deduzioni nella dichiarazione dei redditi
Nel modello 730, detrazioni e deduzioni si indicano nel Quadro E (Oneri e spese). Ogni tipologia ha un codice specifico: ad esempio il codice 1 per le spese sanitarie, il codice 8 per gli interessi su mutuo prima casa, il codice 12 per le spese di istruzione. Il software di compilazione calcola automaticamente detrazione o deduzione a seconda del codice selezionato.
Molte spese sono già presenti nella dichiarazione precompilata: le spese sanitarie tracciate dal Sistema Tessera Sanitaria, gli interessi sul mutuo comunicati dalla banca, i premi assicurativi trasmessi dalla compagnia. È fondamentale verificare i dati e aggiungere manualmente eventuali spese non precaricate.
Per le spese non presenti nella precompilata (dentista privato, spese universitarie private, erogazioni liberali) occorre inserirle manualmente nel quadro E, specificando tipo di spesa, importo e anno di sostenimento. Conserva la documentazione giustificativa per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione: fatture, ricevute, bonifici.
Un errore frequente è dimenticare le spese sostenute per conto di familiari a carico: le visite mediche dei figli, i premi assicurativi del coniuge o le rette scolastiche possono essere portate in detrazione dal contribuente che le ha effettivamente pagate, a condizione che il familiare risulti fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a 2.840,51 €, o 4.000 € per figli fino a 24 anni).
Se l’importo delle detrazioni supera l’imposta lorda, il 730 riporta comunque gli oneri indicati ma l’eccedenza generalmente non viene rimborsata. Fanno eccezione alcuni bonus (“incapienti”) per i quali la normativa prevede il rimborso anche in assenza di capienza IRPEF: ad esempio, alcune componenti del bonus per figli a carico.
Domande frequenti
Qual è la differenza pratica tra detrazione e deduzione fiscale?
La detrazione riduce l’IRPEF dovuta (l’imposta), la deduzione riduce il reddito su cui l’imposta viene calcolata. In termini pratici: la detrazione ha un beneficio fisso in percentuale (es. 19% della spesa), mentre la deduzione conviene di più a chi ha redditi alti perché il risparmio dipende dall’aliquota marginale applicata.
Posso pagare in contanti le spese mediche e avere la detrazione?
Sì, ma solo per farmaci, dispositivi medici e prestazioni erogate da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Per tutte le altre spese sanitarie (dentista privato, visite in strutture non convenzionate) dal 2020 è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili per ottenere la detrazione.
Quanto posso detrarre per le spese mediche nel 2026?
Le spese sanitarie sono detraibili al 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 € annui. Non c’è un tetto massimo: se hai sostenuto 2.000 € di spese mediche, la detrazione si calcola su 1.870,89 € ed è pari a 355,47 €. Ricorda di conservare fatture e scontrini parlanti.
Il mutuo prima casa dà diritto alla detrazione anche se cointestato?
Sì. Ciascun cointestatario detrae il 19% della propria quota di interessi passivi pagati, fino al limite individuale di 4.000 €. Se il mutuo è cointestato al 50% e gli interessi annui sono 3.000 €, ogni cointestatario detrae il 19% di 1.500 €, cioè 285 €.
Cosa succede se le detrazioni superano l’imposta dovuta?
Nella maggior parte dei casi l’eccedenza va persa: non viene né rimborsata né riportata all’anno successivo. Esistono eccezioni specifiche per alcuni bonus (ad esempio bonus edilizi che si ripartiscono in più anni) e per componenti del bonus figli a carico che possono generare rimborso anche senza capienza IRPEF.
Devo presentare documenti al CAF per ottenere le detrazioni?
Sì, il CAF è tenuto a verificare la documentazione prima di apporre il visto di conformità. Devi portare fatture, ricevute, scontrini parlanti, ricevute di bonifico e qualsiasi prova di pagamento tracciabile. Se presenti il 730 in autonomia, non devi allegare documenti ma devi conservarli per almeno 5 anni.
Le detrazioni fiscali valgono anche per i familiari a carico?
Sì. Puoi detrarre le spese sostenute per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, altri familiari conviventi) a condizione che il loro reddito annuo non superi 2.840,51 € lordi, elevato a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni. Le spese vanno indicate nella dichiarazione del contribuente che le ha effettivamente pagate.
Fonti di riferimento
- TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986)
Normattiva · verifica: 18/02/2026
- Agevolazioni fiscali – Schede informative
Agenzia delle Entrate · verifica: 18/02/2026
Nota editoriale
I contenuti hanno finalità informativa e divulgativa. Le aliquote, i limiti e le condizioni delle agevolazioni fiscali possono variare: verifica sempre le informazioni aggiornate sul portale dell’Agenzia delle Entrate e, per situazioni complesse, rivolgiti a un professionista abilitato (CAF, commercialista).
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