Fisco

Partita IVA forfettaria 2025: requisiti, costi e calcolo

Regime forfettario 2025: soglia 85.000 euro, aliquota 5% e 15%, coefficienti di redditività, contributi INPS e fatturazione elettronica obbligatoria.

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Cos’è il regime forfettario e a chi si rivolge

  • Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54–89) riservato a lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori individuali. Prevede un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA, semplificando in modo significativo il carico burocratico e fiscale.

  • Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, purché i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non superino la soglia di 85.000 euro lordi, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività svolta.

  • Il regime forfettario è definito “naturale”: chi possiede i requisiti vi accede automaticamente all’apertura della partita IVA, senza necessità di presentare un’opzione specifica. Solo chi desidera adottare il regime ordinario nonostante abbia i requisiti per il forfettario deve comunicarlo espressamente all’Agenzia delle Entrate.

  • Il principale vantaggio competitivo rispetto al regime ordinario è la semplificazione complessiva: il forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse, non subisce ritenute d’acconto, non tiene la contabilità ordinaria e non è soggetto agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che hanno sostituito i vecchi studi di settore).

Requisiti di accesso e cause di esclusione dal forfettario

  • Il requisito principale è il limite di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, fissato a 85.000 euro lordi dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 54). Se nel corso dell’anno i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto 100.000 euro, il contribuente esce dal regime a partire dall’anno successivo; se si superano 100.000 euro, l’uscita è immediata e retroattiva sull’intero anno fiscale.

  • Non possono accedere al forfettario i contribuenti che partecipano contemporaneamente a società di persone (SNC, SAS), associazioni professionali o imprese familiari art. 230-bis c.c., oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (SRL) che svolgono attività economicamente riconducibili a quella esercitata con la partita IVA individuale.

  • Un’altra causa di esclusione riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilato: chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro lordi non può accedere al regime forfettario, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato nel corso dello stesso anno di riferimento.

  • Sono inoltre esclusi dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, vendita sali e tabacchi), i non residenti in Italia (salvo residenza in UE/SEE con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto nel territorio italiano) e chi percepisce compensi prevalentemente da un datore di lavoro con cui ha avuto un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti.

Come si calcolano imposta sostitutiva e contributi previdenziali

  • Nel regime forfettario il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi effettivi dai ricavi, bensì applicando ai ricavi o compensi lordi un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio, per le attività professionali, scientifiche e tecniche (codici ATECO 69–75) il coefficiente è il 78%, mentre per il commercio al dettaglio (codice 47) scende al 40%.

  • I coefficienti di redditività più comuni sono: 86% per intermediari del commercio, 78% per professionisti (consulenti, avvocati, ingegneri, architetti), 67% per servizi di alloggio e ristorazione, 62% per industrie alimentari e delle bevande, 54% per costruzioni e attività immobiliari, 40% per commercio al dettaglio (ambulante e non). Conoscere il proprio coefficiente è essenziale per stimare in anticipo il carico fiscale effettivo.

  • Sull’imponibile così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Per chi avvia una nuova attività e soddisfa specifici requisiti — non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, arte o professione, e l’attività non deve costituire mera prosecuzione di attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo — l’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.

  • Esempio pratico di calcolo: un consulente informatico con 50.000 euro di compensi annui e coefficiente di redditività 78% ottiene un reddito imponibile forfettario di 39.000 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% l’imposta sostitutiva ammonta a 5.850 euro; con l’aliquota startup del 5% scenderebbe a 1.950 euro, con un risparmio di quasi 4.000 euro annui nei primi cinque anni.

  • I contributi previdenziali si versano alla cassa di appartenenza: Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa autonoma (aliquota contributiva intorno al 26,07% nel 2025–2026), oppure Gestione Artigiani e Commercianti INPS per le attività d’impresa. Gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi dovuti, presentando apposita domanda all’INPS.

  • I contributi previdenziali obbligatori rappresentano l’unico onere deducibile dal reddito forfettario: si sottraggono dall’imponibile prima di applicare l’imposta sostitutiva, riducendo così la base imponibile effettiva. Nel regime forfettario non è possibile dedurre o detrarre altre spese personali o professionali, nemmeno quelle sanitarie o per ristrutturazioni.

Come aprire la partita IVA in regime forfettario

  • L’apertura della partita IVA avviene presentando il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate: la procedura è gratuita e può essere completata online tramite il portale dell’AE (accedendo con SPID, CIE o CNS), presso un ufficio territoriale dell’Agenzia oppure tramite un intermediario abilitato come un commercialista o un CAF. L’attribuzione del numero di partita IVA è immediata.

  • Nel modello AA9/12 occorre indicare il codice ATECO dell’attività (che determinerà il coefficiente di redditività applicabile ai ricavi), la data di inizio attività, il domicilio fiscale e l’adesione al regime forfettario. La scelta del codice ATECO è un passaggio fondamentale perché influisce direttamente sulla percentuale di reddito su cui si pagheranno le imposte.

  • Per le attività artigianali o commerciali è necessaria anche l’iscrizione alla Camera di Commercio tramite la piattaforma ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa), che consente di gestire in un’unica pratica telematica l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’apertura della posizione INPS e, se dovuta, la posizione INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  • Dopo l’apertura della partita IVA è consigliabile attivare il proprio cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate, registrarsi al Sistema di Interscambio (SDI) per la fatturazione elettronica obbligatoria e, per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, valutare subito la richiesta di riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari.

  • Il contribuente forfettario presenta la dichiarazione dei redditi compilando il quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche (non può usare il 730). La scadenza ordinaria per l’invio telematico è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello d’imposta. Il versamento dell’imposta sostitutiva e dei contributi avviene tramite modello F24 con le scadenze previste per i lavoratori autonomi (saldo e primo acconto al 30 giugno, secondo acconto al 30 novembre).

Fatturazione elettronica e adempimenti di conservazione

  • Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più alcuna esenzione legata al volume di ricavi. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML e trasmessa tramite il SDI; in alternativa ai software commerciali, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di fatturazione elettronica nel proprio portale.

  • Le fatture emesse in regime forfettario non riportano IVA e non prevedono ritenuta d’acconto. Nel documento XML è necessario indicare la natura dell’operazione con il codice N2.2 (non soggette — altri casi) e inserire il riferimento normativo nell’apposito campo: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 — Regime forfettario”.

  • Il contribuente forfettario è esonerato dalla registrazione delle fatture emesse e ricevute, dalla tenuta dei registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) e dalla liquidazione periodica dell’IVA. Permane l’obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto ricevute e della certificazione dei corrispettivi, se dovuta per la tipologia di attività.

  • Tutta la documentazione fiscale rilevante — fatture emesse, fatture di acquisto, estratti conto, quietanze di pagamento dei contributi previdenziali, modelli F24 — deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce, in formato cartaceo oppure tramite conservazione digitale a norma secondo le specifiche AgID.

Quando conviene il forfettario e quando valutare l’ordinario

  • Il regime forfettario risulta generalmente vantaggioso quando i costi effettivi dell’attività sono inferiori alla quota forfettaria determinata dal coefficiente di redditività. Ad esempio, un professionista con coefficiente 78% e costi reali pari appena al 10% dei ricavi paga le imposte sul 78% del fatturato anziché sul 90% che rappresenta il suo reddito effettivo: in questo scenario il forfettario è nettamente più favorevole.

  • Il regime ordinario può risultare più conveniente in presenza di costi effettivi elevati (acquisto materiali, dipendenti, affitto locale, leasing attrezzature), di spese detraibili o deducibili ai fini IRPEF come mutuo prima casa, ristrutturazioni edilizie o spese sanitarie rilevanti, oppure quando il reddito complessivo è sufficientemente basso da rientrare nei primi scaglioni IRPEF.

  • Un aspetto spesso sottovalutato è l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti: chi opera nel forfettario e sostiene spese rilevanti gravate di IVA (macchinari, veicoli, beni strumentali ad alto valore) non recupera mai l’imposta versata ai fornitori, con un aggravio effettivo che può incidere significativamente sul costo di approvvigionamento.

  • Chi richiede la riduzione contributiva del 35% nella Gestione Artigiani e Commercianti risparmia nell’immediato sui versamenti INPS, ma deve considerare che i contributi ridotti si traducono in una pensione futura più bassa. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, invece, i contributi si versano interamente sul reddito forfettario senza possibilità di riduzione, ma concorrono pienamente al montante pensionistico.

  • La scelta tra regime forfettario e ordinario dipende da variabili strettamente personali e professionali che cambiano nel tempo. È consigliabile simulare il carico fiscale complessivo con entrambi i regimi, avvalendosi di un commercialista o di un simulatore fiscale affidabile, soprattutto nei primi anni di attività quando le proiezioni di ricavi e costi sono meno certe.

Domande frequenti

Quanto si paga di tasse con il regime forfettario nel 2025?

L’imposta sostitutiva è del 15% sul reddito imponibile forfettario, calcolato applicando ai ricavi lordi il coefficiente di redditività ATECO. Per le nuove attività che soddisfano i requisiti previsti dalla legge, l’aliquota scende al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. A questi importi si aggiungono i contributi previdenziali INPS obbligatori, variabili in base alla gestione di appartenenza.

Qual è il limite di fatturato per restare nel regime forfettario?

La soglia è fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi lordi annui, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto 100.000 euro, si esce dal regime a partire dall’anno successivo. Se si superano 100.000 euro nel corso dell’anno, l’uscita dal forfettario è immediata e retroattiva sull’intero anno fiscale.

Si può avere partita IVA forfettaria e lavorare come dipendente?

Sì, è possibile mantenere contemporaneamente una partita IVA in regime forfettario e un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 30.000 euro lordi. Se il rapporto di lavoro è cessato nello stesso anno, il limite non si applica.

Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari?

Dal 2024 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) in formato XML. Le fatture non includono IVA e indicano il codice natura N2.2 con il riferimento alla L. 190/2014. Si possono utilizzare software commerciali oppure il servizio gratuito di fatturazione dell’Agenzia delle Entrate.

Nel regime forfettario si possono detrarre le spese?

No, nel regime forfettario il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente forfettario ai ricavi, senza possibilità di dedurre i costi effettivi dell’attività né di detrarre spese personali come quelle sanitarie o per ristrutturazioni. L’unica deduzione ammessa riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.

Quanto costa aprire una partita IVA in regime forfettario?

L’apertura della partita IVA è gratuita: si effettua presentando il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, anche online con SPID. I costi effettivi dipendono dall’eventuale assistenza di un commercialista e dai diritti camerali annuali se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (indicativamente 50–70 euro).

Cosa succede se si supera il limite di 85.000 euro di ricavi?

Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto 100.000 euro, il contribuente resta nel forfettario per l’anno in corso e passa al regime ordinario dall’anno successivo. Se si superano 100.000 euro, l’uscita è immediata: si applica il regime ordinario (con IVA, IRPEF e IRAP) a decorrere dalle operazioni che hanno determinato lo sforamento della soglia.

Fonti di riferimento

Nota editoriale

Le informazioni sul regime forfettario hanno carattere generale e sono aggiornate a febbraio 2026. La normativa fiscale è soggetta a frequenti modifiche: per valutare la convenienza nel tuo caso specifico, rivolgiti a un commercialista o a un CAF.

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